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Legge regionale 11 ottobre 2002, n. 36

Modifica alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Art. 1
- Inserimento di un articolo nella legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
Art. 2
- Disposizioni finali
1. E' fatto salvo quanto disposto, per il prelievo in deroga, con legge regionale 26 luglio 2002 n. 31 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per il periodo settembre 2002-gennaio 2003).
2. E' abrogata la legge regionale 21 agosto 1997 n. 70 (Applicazione deroghe all'art. 9 Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409).
Art. 3
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.