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Capo I
- LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 2
- Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale
1. Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
2. L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. (86)

Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 2.

2 bis. La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall’Sito esternoarticolo 4, comma 55, della l. 92/2012 :
a) l’integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;
b) l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;
c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente. (87)

Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 2.

Art. 3
- Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia(75)

Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 1.

1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
2. Le finalità individuate al comma 1, vengono realizzate mediante:
a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia.
Art. 3 bis
- Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia(76)

Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 2.

1. Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
2. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
a) gestiscono i servizi educativi;
b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
3. I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
4. I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.
5. Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’articolo 6 ter, svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.
Art. 4
1. I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
2. Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
a) la socializzazione e l’educazione;
b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
4. Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.
5. I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.
Art. 4 bis
1. Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
b) ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c);
c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
f) le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’articolo 3 bis, comma 5.
Art. 4 ter
- Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia (159)

Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 1.

1. La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’Sito esternoarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Sito esternodecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 ), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:
a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi Sito esternodella legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
b) scuole dell’infanzia private.
3. Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.
Art. 5
- Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti
1. Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorché valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all' articolo 32 , comma 2, lettera c).
2. La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
4. Con il regolamento di cui all' articolo 32 , comma 2, sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
Art. 6
- Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione
1. Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni e attività (88)

Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 3.

:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all' articolo 29 , comma 2, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.
3. La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2, osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
3 bis. La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2. (89)

Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 3.

Art. 6 bis
1. Allo sviluppo delle attività di cui all’articolo 6, comma 2, concorrono:
a) le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;
b) le province e la città metropolitana;
c) la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
d) la Regione.
Art. 6 ter
1. La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. Nell’ambito delle funzioni e attività di cui all’articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
4. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.
5. Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:
a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;
b) scuole paritarie private e degli enti locali;
c) province e città metropolitana per le materie di competenza.
6. Le reti di scuole, costituite ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Sito esternoart. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59 ), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.
7. La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
Art 6 ter 1
- Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione (90)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 6.

1. E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.
2. La conferenza ha compiti di:
a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;
b) verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a);
c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.
3. La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all’articolo 32. La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.
Art. 6 quater
- Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione (6)

Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 3.

1. Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:
a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;
b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.
Art. 7
- Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico
1. La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso:
a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.
2 bis. In attuazione di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse. (234)

Comma inserito con l.r. 24 luglio 2020, n. 70, art. 1.

2 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente. (234)

Comma inserito con l.r. 24 luglio 2020, n. 70, art. 1.

Art. 7 bis
1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’Sito esternoarticolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53 ) è gestita dalla competente struttura regionale.
2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:
a) la programmazione della rete scolastica;
b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
e) la promozione di interventi perequativi;
f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
g) l'educazione degli adulti.
3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell’Sito esternoarticolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144 , concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:
a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;
b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.
4. L’anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:
a) dati anagrafici;
b) istituzione scolastica e classe frequentata;
c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;
d) indirizzo di studi prescelto;
e) frequenza scolastica;
f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
5. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali.(208)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 46.

6. Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:
a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
b) con il sistema informativo regionale del lavoro.
7. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali (208)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 46.

, rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti.
8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 8
- Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
2. Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.
3. La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.
Art. 9
- Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario
1. Gli interventi attuati per le finalità di cui all' articolo 8 , comma 1, sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.
2. Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5. (164)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici. (165)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.

4. Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale. Il DEFR in coerenza con il PRS (166)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 10.

può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
4 bis. La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all’erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all’Sito esternoarticolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012 , n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4. (82)

Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013. n. 77, art. 55.

5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell’Azienda di cui all’articolo 10 individuate dal regolamento regionale di cui all’articolo 32, comma 3. (30)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 1.

6. Il servizio abitativo dell’Azienda di cui all’articolo 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.(30)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 1.

Art. 10
- Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (31)

Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 2.

1. E’ istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
2. L’Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l’Università per Stranieri di Siena, (167)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.

l’Institution Markets Technologies di Lucca, l’Accademia di Belle Arti di Firenze, l’Accademia di Belle Arti di Carrara gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze (168)

Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 11.

e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all’articolo 9 rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.
3. L’Azienda realizza gli interventi di cui all’articolo 9, nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
4. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.
5. Il funzionamento dell’Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.
6. Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l’organizzazione dei servizi e l’organizzazione didattica dell’ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell’azienda.
7. L’articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell’ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l’organizzazione didattica.
8. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale:
a) il regolamento organizzativo dell’Azienda, di cui al comma 5;
b) il budget economico (239)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 24.

dell’Azienda con l'allegato piano di attività triennale (239)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 24.

(211)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 32.

, previa espressione del parere del Consiglio regionale.
9. Il finanziamento dell’Azienda è assicurato mediante:
a) finanziamento regionale;
b) proventi dei servizi resi per l’attuazione del diritto allo studio universitario;
c) altre entrate proprie;
d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
10. Il patrimonio dell’Azienda è vincolato nell’uso all’attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all’articolo 9.
11. L’Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.
Art. 10 bis
-Consiglio di amministrazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (32)

Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 3.

1. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda è composto da:
a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;
b) il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all’Sito esternoarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’art. 20, comma 8, lettere a) e b), Sito esternodella legge 15 marzo 1997 n. 59 ) o suo delegato permanente;
c) i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies, comma 7.
2. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.
3. Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell’Azienda:
a) dopo la scadenza di cui al comma 4 dell’articolo 10 sexies, fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
4. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all’anno per la definizione del piano (212)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 33.

degli interventi e per il consuntivo del piano dell’anno precedente.
6. Il Consiglio di amministrazione dell’Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
7. Qualora il Consiglio di amministrazione nell’assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.
Art. 10 ter
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) (68)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

.
2. Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.
3. La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.
4. Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall’Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.
4 bis. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (69)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

4 ter. La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul budget (240)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 25.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. (70)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

4 quater. Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 39/2010 . (71)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

4 quinquies. Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011). (72)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

4 sexies. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte. (73)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

4 septies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale. (74)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 11.

Art. 10 quater
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell’Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell’Azienda.
2. I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell’Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
Art. 10 quinquies
-Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario(35)

Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 6.

1. Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.
2. La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Presidente dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
e) i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all’articolo 10 sexies;
f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.
2 bis. Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri. (47)

Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 2.

3. Qualora gli argomenti all’ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.
4. La Conferenza esprime pareri:
a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;
d) sul piano (212)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 33.

delle attività, sul budget e sul bilancio (241)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 26.

e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. (169)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 12.

5. La Conferenza si riunisce almeno due volte l’anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componentieffettivamente nominati.(48)

Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 2.

Art. 10 sexies
-Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità (36)

Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 7.

1. Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.
2. Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
3. Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:
a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall’Azienda nel proprio ambito territoriale;
b) verificare l’organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell’area territoriale dall’Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
d) proporre all’Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.
4. I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.
5. L’articolazione organizzativa territoriale dell’Azienda, di cui all’articolo 10 comma 5, garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l’adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
6. I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
Art. 10 septies
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l’effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all’articolo 10sexies.
2. Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all’articolo 10 sexies, garantendo l’alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.
4. Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.
5. Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:
a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3; (170)

Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 13.

b) esprime pareri e formula proposte sul piano (212)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 33.

degli interventi, sul budget e sul bilancio (242)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 27.

e di esercizio dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (171)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 13.

sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.
c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;
d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall’Azienda.
6. I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all’Università e possono essere rinnovati una sola volta.
6 bis. Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all’articolo 32, comma 3.(42)

Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62, art. 24.

7. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.
Art. 11
1. Al personale dell’Azienda di cui all’articolo 10 si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali. (39)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.

2. Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 (Trattamento previdenziale del personale regionale).
3. Le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla Sito esternolegge 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”) trovano applicazione anche nei confronti dell’Azienda regionale e del relativo personale.(39)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.

4. Le modifiche della dotazione organica dell’Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.(39)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.

4 bis. Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell’Azienda. (40)

Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 9.

Art. 12
1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l’arco della vita, promuovendo l’accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.
2. La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l’orientamento permanente i bisogni della persona.
3. La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell’orientamento permanente.
4. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 55, della l. 92/2012 , e l’integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego
5. In particolare l’orientamento nel sistema dell’istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato.
Art. 13
1. La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:
a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;
b) garantisce un’offerta formativa unitaria sul territorio regionale;
c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;
d) supporta le scuole e le famiglie nell’attività di orientamento.
2. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l’attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell’istruzione e della formazione.
3. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell’elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.
Art. 13 bis
- Sistema regionale di istruzione e formazione (93)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14, commi 2 e 2 bis (217)

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 1.

finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali. (218)

Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 1.

(136)

Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.

3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione. (138)

Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.

3 bis. La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia. (139)

Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 2.

4. I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.
4 bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro. (160)

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017, n. 27, art. 1.

5. La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'Sito esternoarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
6. La Regione sostiene un’offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.
7. La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
Art. 14
2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal Sito esternodecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'Sito esternoart. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53 ), l'offerta regionale di IeFP si articola in:
a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP. (219)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.

2 bis. Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ). (220)

Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:
a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di formazione;
b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'Sito esternoarticolo 117 della Costituzione , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), Sito esternodella legge 13 luglio 2015, n. 107 ) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017 . (203)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 47.

5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:
a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005 ;
b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’Sito esternoarticolo 7, comma 1, del d. lgs. 61/2017 , per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. (203)

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 47.

6. La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.
7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3, (222)

Parole soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 2.

, possono essere realizzati (204)

Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 47.

percorsi formativi (142)

Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 3.

progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.
Art. 14 bis
- Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali(95)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 12.

1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, Sito esternodella legge n. 35 del 4 aprile 2012 , contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori “ITS”).
2. Gli interventi della programmazione sono riferiti a:
a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS); (145)

Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 4.

c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.
3. La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), (172)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 14.

tenuto conto dell’evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.
Art. 14 ter
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze (223)

Articolo inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 3.

1. I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32.
2. Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
3. La certificazione delle competenze avviene:
a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell’accesso diretto all’esame da parte dei candidati esterni.
4. Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
a) inserire i candidati nell’esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);
b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 32.
5. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l’accesso all’esame.
6. Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
Art. 15
1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all'articolo 13 bis, comma 3, garantisce: (146)

Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 5.

a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;
b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;
c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.
3. Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l’offerta formativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
4. I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:
a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;
b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;
c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.
5. Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET).
7. Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.
Art. 16
1. Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l’offerta formativa regionale, di cui all’articolo 15, è istituito il catalogo regionale dell’offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 32.
2. La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l’aggiornamento dell’offerta formativa in esso contenuta.
3. Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale.
Art. 16 bis
- Soggetti del sistema della formazione professionale (97)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 15.

1. I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.
2. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.
2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale. (236)

Comma aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 9.

2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. (236)

Comma aggiunto con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 9.

Art. 16 ter
- Integrazione dei sistemi informativi regionali (98)

Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 16.

1. La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.
2. Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.
Art. 17
- Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale (99)

Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 17.

1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;
b) mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). (205)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 48.

2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.
4. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 32 definisce:
a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;
b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli organismi formativi;
c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.
5. La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.
6. La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.
7. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.
8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione. (148)

Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 6.

Art. 17 bis
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
2. I tirocini non curriculari si distinguono in:
a) tirocini formativi e di orientamento;
b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.
3. I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. (224)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.

4. I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:
a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );
b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;
c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'Sito esternoarticolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015 ;
d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'Sito esternoarticolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
5. I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:
a) ai soggetti disabili di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
b) ai seguenti soggetti svantaggiati:
1) soggetti svantaggiati, di cui all’Sito esternoarticolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’Sito esternoarticolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall’Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’Sito esternoarticolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 15 ottobre 2013, n. 119 ;
4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’Sito esternoarticolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 nel testo vigente prima Sito esternodel decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 1° dicembre 2018, n. 132 ; (225)

Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.

5 bis) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, Sito esternodel d.lgs. 286/1998 e titolari di permesso di protezione speciale di cui all’Sito esternoarticolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 ; (226)

Numero inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.

5 ter) stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea disposte ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 (Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario). (238)

Punto inserito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 26.

6) profughi di cui alla Sito esternolegge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
6. La Regione favorisce (227)

Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 4.

altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
Art. 17 ter
1. Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) i centri per l’impiego;
b) gli enti bilaterali;
c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
d) le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate (206)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 49.

al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
e) gli istituti tecnici superiori (ITS);
f) le associazioni professionali (228)

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 5.

iscritte nell’elenco di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;
i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter;
k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2 bis. I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017. (229)

Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 5.

3. Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
4. Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
5. Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
6. I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’Sito esternoarticolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 novembre 1996, n. 608 .
7. Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
8. Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
9. La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
10. La durata massima del tirocinio è:
a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera a);
c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera b).
11. Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.
12. Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
13. Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
Art. 17 quater
1. I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
2. Fatti salvi i soggetti indicati dall’articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:
a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
c) non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all'Sito esternoarticolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 21 giugno 2017, n. 96 (230)

Parole aggiunte con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 6.

.
Art. 17 quater 1
Attività per il corretto utilizzo dei tirocini (178)

Articolo inserito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 4.

1. La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32.
2. La Regione promuove apposite intese con l’Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.
Art. 17 quater 2
Violazione della normativa regionale sui tirocini (179)

Articolo inserito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 5.

1. L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:
a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;
b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;
c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
d) al numero dei tirocini attivabili.
2. Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.
3. Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.
4. L’interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l’interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.
5. Il regolamento di cui all'articolo 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.
Art. 17 quinquies
- Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi (63)

Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3, art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 7.

1. Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.
Art. 17 quinquies 1
1. I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
2 bis. I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6. (231)

Comma inserito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 8.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al Sito esternodecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’Sito esternoarticolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 ).
Art. 17 sexies
1. La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.
Art. 18
- Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni(55)

Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 118.

1. L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui alla normativa statale vigente. (207)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 50.

2. Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L’atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
c) applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.
3. L’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all’applicazione dell’atto di indirizzo a decorrere dall’anno accademico successivo a quello di adozione dell’atto stesso.
4. Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l’accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L’avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall’atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell’attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell’utenza.
Art. 18 bis
1. La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;
b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;
d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;
f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.
2. La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all'Sito esternoarticolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ):
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) contratto di apprendistato professionalizzante;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
3. Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all'Sito esternoarticolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015 , che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.
4. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’Sito esternoarticolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).
5. La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’Sito esternoarticolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015 .
6. Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal Sito esternod.lgs. 81/2015 .
Art. 18 ter
Abrogato.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003 , n. 65 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la Sito esternosentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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Nota soppressa.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 4.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 6.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11.

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Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 3.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 4.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 6.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 7.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 3. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 6.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 118.

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Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 55.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 21.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 5 .

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Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 6 .

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 8 .

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Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 29.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 10 .

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Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 39.

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Note soppresse.

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L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 .

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Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 4.

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Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017 , n. 27, art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12. ; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 9 .

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.