Menù di navigazione

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 30 luglio 2002

Capo I
- Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni.
Art. 1
- (Modifiche all`articolo 1 della LR 25/1998 )
Art. 2
- (Integrazioni all`articolo 3 della LR 25/1998 )
Art. 3
- (Modifiche all`articolo 4 della LR 25/1998 )
Art. 4
- (Modifiche ed integrazioni all`articolo 12 della LR 25/1998 )
Art. 5
- (Integrazioni all`articolo 15 della LR 25/1998 )
Art. 6
- (Modifiche all`articolo 20 della LR 25/1998 )
Art. 7
- (Inserimento dell`articolo 20 bis alla LR 25/1998 )
Art. 8
- (Modifiche all`articolo 21 della LR 25/1998 )
Art. 9
- (Sostituzione dell`articolo 22 della LR 25/1998 )
Art. 10
- (Inserimento dell`articolo 23 bis alla LR 25/1998 )
Art. 11
- (Modifiche all`articolo 24 della LR 25/1998 )
Art. 12
- (Sostituzione dell`articolo 28 della LR 25/1998 )
Art. 13
- (Inserimento dell`articolo 28 bis alla LR 25/1998 )
Art. 14
- (Sostituzione dell`articolo 29 della LR 25/1998 )
Art. 15
- (Sostituzione dell`articolo 30 della LR 25/1998 )
Art. 16
- (Inserimento dell`articolo 30 bis alla LR 25/1998 )
Art. 17
- (Inserimento dell`articolo 30 ter alla LR 25/1998 )
Art. 18
- (Modifiche all`articolo 32 della LR 25/1998 )
Capo II
- Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549 )
Art. 19
- (Modifiche all`articolo 2 della LR 60/1996 )
Art. 20
- (Modifiche all`articolo 12 della LR 60/1996 )
Art. 21
- (Modifiche all`articolo 16 della LR 60/1996 )
Art. 22
- (Modifiche all`articolo 17 della LR 60/1996 )
Art. 23
- (Inserimento dell`articolo 23 bis alla LR 60/1996 )
Capo III
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 24
- Proroga del termine per l'approvazione dei piani provinciali
1. Le province che non abbiano provveduto, nelle forme, nei tempi e con le modalità dettate dall' articolo 12 della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge, all'approvazione del piano di competenza, relativamente allo stralcio interessante i rifiuti urbani, sono tenute a provvedervi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con riferimento allo stralcio del piano relativo ai rifiuti speciali, ed a quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui all' articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998 come modificata, per ultimo, dalla presente legge, le province provvedono alla relativa approvazione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorsi inutilmente i termini rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto disposto dall' articolo 22, commi 1 e 2, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
4. I termini previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alle Province di Prato, Pistoia, e Firenze-Circondario Empolese, sono prorogati di ulteriori centoventi giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10 effettuata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2002.
Art. 25
- Proroga del termine per l'attribuzione delle funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche)
1. Le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17, comma 9, del d.lgs 22/1997 , e trasferite alle province dall' articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998 come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono esercitate dalle stesse province, a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 26
- Proroga dei termini previsti per la costituzione delle Comunità di ambito
1. Le province ed i comuni che non abbiano assolto agli adempimenti previsti dall' articolo 23 della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono tenuti a provvedervi entro il termine tassativo di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, in assenza di adempimento da parte delle province, provvede la Regione in via sostitutiva, secondo quanto previsto dall' articolo 22, commi 1 e 2, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
3. In caso di inadempimento da parte dei comuni, le province provvedono in via sostitutiva, ai sensi dell' articolo 22, comma 3, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
4. I termini di cui al comma 1 sono prorogati di ulteriori centoventi giorni per le Province di Prato, di Pistoia, e di Firenze-Circondario Empolese, analogamente a quanto disposto dall' articolo 24 , comma 4.
Art. 27
- Norme transitorie
1. Ai fini del pagamento del tributo di cui all' articolo 30 bis , comma 6, e per la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 30, comma 2, della l.r. 25/1998 , come modificata, per ultimo, dalla presente legge, relativamente agli anni 1999, 2000, e 2001, si considerano inadempienti, rispettivamente, i comuni che non abbiano provveduto alla trasmissione dei dati richiesti e quelli che li abbiano inoltrati dopo il 31 dicembre successivo alla comunicazione del decreto di certificazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 30 bis della l.r. 25/1998 , come modificata, per ultimo, dalla presente legge, si applicano a partire dal 1 luglio 2003. Fino a tale data continua ad applicarsi il tributo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 29 luglio 1996, n. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.