Menù di navigazione

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 30 luglio 2002

Art. 25
- Proroga del termine per l'attribuzione delle funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive modifiche)
1. Le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17, comma 9, del d.lgs 22/1997 , e trasferite alle province dall' articolo 20, comma 7, della l.r. 25/1998 come modificato, per ultimo, dalla presente legge, sono esercitate dalle stesse province, a decorrere da un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 29 luglio 1996, n. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.