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Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 30 luglio 2002

Art. 24
- Proroga del termine per l'approvazione dei piani provinciali
1. Le province che non abbiano provveduto, nelle forme, nei tempi e con le modalità dettate dall' articolo 12 della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge, all'approvazione del piano di competenza, relativamente allo stralcio interessante i rifiuti urbani, sono tenute a provvedervi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con riferimento allo stralcio del piano relativo ai rifiuti speciali, ed a quello relativo alla bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate, di cui all' articolo 11, comma 2, della l.r. 25/1998 come modificata, per ultimo, dalla presente legge, le province provvedono alla relativa approvazione entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Decorsi inutilmente i termini rispettivamente previsti dai commi 1 e 2, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva secondo quanto disposto dall' articolo 22, commi 1 e 2, della l.r. 25/1998 , come modificato, per ultimo, dalla presente legge.
4. I termini previsti dai commi 1 e 2, con riferimento alle Province di Prato, Pistoia, e Firenze-Circondario Empolese, sono prorogati di ulteriori centoventi giorni, in ragione della nuova definizione degli ATO n. 5 e n. 10 effettuata con la deliberazione del Consiglio regionale n. 2 del 16 gennaio 2002.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 29 luglio 1996, n. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.