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Capo II
- IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
Art. 19
- Finalità
1. Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.
2. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
Art. 20
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 .
Art. 20 bis
- Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro (12)

Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 5.

1. E' istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
3. L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5 e 6 Sito esternodel decreto legislativo 10 Sito esternosettembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Sito esternolegge 14 febbraio 2003, n. 30 ) come modificato dal Sito esternod.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 .
Art. 20 ter
- Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro (13)

Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 6.

1. E' istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 32 disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
3. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.
Art. 21
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l’inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l’integrazione con le politiche per l’istruzione e la formazione anche nell’ottica della realizzazione della rete dell’apprendimento permanente.
2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:
a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;
b) individua, promuove e gestisce (232)

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 9.

gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché per il rafforzamento e lo sviluppo (232)

Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 9.

sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;
c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal Sito esternod. lgs. 150/2015 ;
d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
e) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;
h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;
j) garantisce l’attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;
m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali;
m bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi. (209)

Lettera aggiunta con l.r. 12 luglio 2019, n. 43, art. 1.

3. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.
Art. 21 bis
- Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili (17)

Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 8.

1. Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell' Sito esternoarticolo 13 del d.lgs. 276/2003 , a condizione che stipulino una convenzione con l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter (186)

Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 3.

.
2. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall' Sito esternoarticolo 14 del d.lgs. 276/2003 , l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula (186)

Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 3.

una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
3. Il regolamento regionale di cui all' articolo 32 disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 21 ter
1. E’ istituita l'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI) (187)

Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 4.

, di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
3. L’Agenzia ha sede legale a Firenze.
Art. 21 quater
1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 , svolge le seguenti funzioni:
a) gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;
e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;
g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;
l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;
n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;
o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
2. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
Art. 21 quinquies
1. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l’impiego e servizi territoriali.
2. La struttura centrale di livello regionale dell’Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.
Art. 21 sexies
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). (189)

Comma aggiunto con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 7.

Art. 21 septies
1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell’Agenzia.
2. L’incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma (216)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 38.

di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 novies 1;
d) mancata adozione del budget (243)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 28.

o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
Art. 21 octies
1. Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
2. In particolare il direttore:
a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell’ambito del piano dei fabbisogni dell’Agenzia, di cui all’articolo 21 quinquiesdecies; (190)

Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.

c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione; (192)

Lettera inserita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.

c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente; (192)

Lettera inserita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.

c quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria; (192)

Lettera inserita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 9.

d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia.
Art. 21 novies
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.
3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.
7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul budget (245)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 30.

dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
11. Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
12. Al presidente del collegio spetta un’indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
13. Ai membri del collegio spetta un’indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
14. Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 21 novies 1
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione (194)

Articolo inserito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 11.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma (216)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 38.

di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009 , definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 21 decies
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 30 novembre (196)

Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 (174)

Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 16.

gli indirizzi per la redazione della proposta del con proiezione triennale (213)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.

(196)

Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

delle attività dell'Agenzia. (214)

Parole soppresse con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.

2. La proposta di programma (215)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 37.

(196)

Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

definisce annualmente (246)

Parola inserita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

le attività che l’Agenzia è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.
3. La proposta di programma (197)

Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.

è adottata dal direttore dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (247)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

di ogni anno, ai fini dell’approvazione.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (248)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale. (198)

Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.

4 bis. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (248)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

approvato a seguito del parere del Consiglio regionale. (199)

Comma aggiunto con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 12.

Art. 21 undecies
1. La Giunta regionale vigila sull’amministrazione dell’Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
Art. 21 duodecies
1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (249)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.
3. Il budget economico (249)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

è adottato dal direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (249)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del budget, (250)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (250)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (250)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (250)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (250)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 32.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il direttore dell’Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’Agenzia provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
Art. 21 terdecies
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 794 e 797, Sito esternodella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma (216)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 38.

, di cui all’articolo 21 decies;
c) altri contributi statali e comunitari;
d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010 ;
e) ulteriori entrate eventuali.
2. L’Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l’attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
3. L’Agenzia stipula con l’istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all’Sito esternoarticolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Art. 21 terdecies 1
Regolamento di amministrazione e contabilità (200)

Articolo inserito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 15.

1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Ente.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.
3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma (216)

Parola soppressa con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 38.

, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
Art. 21 quaterdecies
1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 ( Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro).
Art. 21 quinquiesdecies
1. Al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
2. Il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia, nell’ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.
Art. 22
- Il sistema provinciale per l'impiego
1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.
2. Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell' articolo 20 ter , secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità.(18)

Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 9.

3. Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
d) le attività di orientamento di cui all’articolo 12 e le attività relative all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 13. (51)

Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63, art. 5.

4. Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all' articolo 32 , comma 5, sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.
Art. 22 bis
1. Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda anagrafico – professionale (116)

Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 34.

;
b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.
Art. 22 ter
1. Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall'Sito esternoarticolo 1 comma 2 del Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse (29)

Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 37.

le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi g li eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
2. Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.
3. Il regolamento di cui all' articolo 22bis definisce:
a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.
Art. 23
- Commissione regionale permanente tripartita
1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e (151)

Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 9.

del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di educazione, (152)

Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 9.

istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, (201)

Parole soppresse con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 18.

nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. (117)

Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 35.

3. La Commissione di cui al comma 1 formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
4. La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32 , comma 5. Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'Sito esternoarticolo 47 della L. 17 maggio 1999 Sito esterno, n. Sito esterno144 ) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione Sito esternodella Sito esternolegge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
4 bis. Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008 :
a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
4 ter. In conformità all’articolo 12 della l.r. 5/2008 , non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa e gestionale (118)

Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 35.

, di certificatore di competenze e valutatore di progetti. (56)

Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15, art. 1.

5. Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
Art. 24
- Comitato di coordinamento istituzionale
1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro, dell'educazione, (153)

Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.

dell'istruzione e della formazione professionale (119)

Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 10.

, è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale dell'educazione, (154)

Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.

dell'istruzione, della formazione e del lavoro (119)

Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 10.

, con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
3. Il Comitato di cui al comma 1 formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi. (120)

Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36.

4. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32 , comma 5. La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, delle conferenze zonali, di cui all'articolo 6 ter (155)

Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 10.

(119)

Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 10.

.
5. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
Art. 25
Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili (202)

Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28, art. 19.

1. L’Agenzia di cui all’articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
Art. 26
- Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
2. La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività. 175)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 17.

Art. 27
- Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
2. La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1, la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32 , comma 5. La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.

Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003 , n. 65 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la Sito esternosentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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Nota soppressa.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 4.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 6.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11.

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Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 3.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 4.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 6.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 7.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 3. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 6.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 118.

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Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 55.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 21.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 5 .

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Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 6 .

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 8 .

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Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 29.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 10 .

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Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 39.

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Note soppresse.

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L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 .

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Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 4.

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Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017 , n. 27, art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12. ; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 9 .

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.