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Art. 1
- Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento
1. La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e (131)

Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.

all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
3. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’Sito esternoarticolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. (132)

Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.

4. Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
c) sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione, statale (133)

Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.

e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività.
i bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;(8)

Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1.

i ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà; (84)

Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 1.

(8)

Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1.

(134)

Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.

i ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter); (135)

Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 1.

i quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all’articolo 4, commi 52, 53 e 54, Sito esternodella legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); (85)

Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 1.

i quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati; (85)

Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 1.

i sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l’archiviazione e la conservazione degli stessi in un’ottica di sostenibilità. (235)

Lettera aggiunta con l.r. 11 novembre 2022, n. 38, art. 8.


Note del Redattore:

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Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003 , n. 65 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la Sito esternosentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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Nota soppressa.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 4.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 6.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11.

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Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 3.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 4.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 6.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 7.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 3. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 6.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 118.

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Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 55.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 21.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 5 .

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Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 6 .

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 8 .

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Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 29.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 10 .

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Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 39.

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Note soppresse.

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L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 .

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Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 4.

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Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017 , n. 27, art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12. ; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 9 .

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.