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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Titolo II
- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Capo I
- CRITERI GENERALI
Art. 3
- Informazione e comunicazione istituzionale
1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all'obiettivo generale di:
a) far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;
b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l'esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;
c) consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;
d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;
e) garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all'estero;
f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;
g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza.
g bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale.27 dicembre 2007, n. 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali). (1)

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, art. 12.

2. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.
3. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.
4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate "on line" e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.
Art. 4
- Programma annuale
1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.
2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.
2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l’attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale. (5)

Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 9.

Art. 5
Abrogato.
Capo II
- ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Art. 6
- Attività
1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:
a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;
b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;
c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all'interno dell'ente.
Art. 7
- Strutture e personale
1. Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.
2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all'attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 .
4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti.
5. I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale devono essere iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.
6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dallalegge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.
7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.
Art. 8
Abrogato.
Capo III
- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Art. 9
- Strutture e funzioni
1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l'ordinamento interno.
2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:
a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all'Sito esternoarticolo 8 della legge n. 150 del 2000 ;
b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;
c) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;
d) le iniziative editoriali;
e) la redazione della carta dei servizi dell'ente;
f) la gestione delle procedure di reclamo.
Art. 10
- Personale delle strutture di comunicazione
1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferioreassegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.
2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni delpersonale che già opera, è subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni
3. Nessun titolo specifico è richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.
Art. 11
- Comunicazione di leggi e regolamenti
1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Art. 12
- Iniziative a supporto di interventi settoriali
1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell'azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell'opinione pubblica e dei potenziali interessati.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell'ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.
Art. 13
- Comunicazione con mezzi pubblicitari
1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell'iniziativa di comunicazione con priorità per le imprese dell’informazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 34/2013 (11)

Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34, art. 10.

(17)

Parole aggiunte con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 6.

2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.
Art. 14
- Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.
2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.
Art. 15
- Messaggi di pubblica utilità
1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivopubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.
Art. 16
- Ricerche e sondaggi
1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.
2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dallaSito esternolegge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.