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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 4
- Programma annuale
1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell'ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell'attività svolta nell'anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell'efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.
2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell'elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.
2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l’attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale. (5)

Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19, art. 9.


Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.