Menù di navigazione

Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 32
- Struttura organizzativa
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1  (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (22)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.