Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 25
- Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del CORECOM:
a) rappresenta il Comitato;
b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri; c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l'Autorità e gli altri organi statali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.