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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

Art. 21
- Composizione
1. Il CORECOM è costituito dacinque (4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

(7)

Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati.
2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altriquattro (4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato adue.(4)

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 3.

3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.
4. Nel corso della prima seduta, il Comitato elegge il Vicepresidente. All'elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM.
6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato. (18)

Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.


Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.