Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 20
- Definizione
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citatoarticolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Autorità ai sensi della medesima disposizione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.