Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 18
- Interventi di sostegno
1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.
2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell'ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.
3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all'articolo 5 , comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l'ordine regionale dei giornalisti e l'associazione stampa toscana.
4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all'uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.