Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 14
- Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.
2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.
3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l'emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.