Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 11
- Comunicazione di leggi e regolamenti
1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.
2. A tale fine, in sede di approvazione, l'organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.
3. L'attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.