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Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002

INDICE

chudere cartella Titolo I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Finalità
Art. 2- Oggetto della legge
chudere cartella Titolo II- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
chudere cartella Capo I- CRITERI GENERALI
Art. 3- Informazione e comunicazione istituzionale
Art. 4- Programma annuale
Art. 5- Piano triennale
chudere cartella Capo II- ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Art. 6- Attività
Art. 7- Strutture e personale
Art. 8- Portavoce
chudere cartella Capo III- ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Art. 9- Strutture e funzioni
Art. 10- Personale delle strutture di comunicazione
Art. 11- Comunicazione di leggi e regolamenti
Art. 12- Iniziative a supporto di interventi settoriali
Art. 13- Comunicazione con mezzi pubblicitari
Art. 14- Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti
Art. 15- Messaggi di pubblica utilità
Art. 16- Ricerche e sondaggi
chudere cartella Titolo III- SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONEE COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
chudere cartella
Art. 17- Sviluppo dell'informazione e della comunicazione pubblica
Art. 18- Interventi di sostegno
Art. 19- Altri interventi
chudere cartella Titolo IV- DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
chudere cartella Capo I- COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 20- Definizione
Art. 21- Composizione
Art. 22- Incompatibilità
Art. 22 bis- Sospensione
Art. 23- Decadenza
Art. 24- Dimissioni
Art. 25- Funzioni del Presidente
Art. 26- Regolamento interno
Art. 27- Indennità e rimborsi
chudere cartella Capo II- FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE
Art. 28- Funzioni
Art. 29- Funzioni proprie
Art. 30- Funzioni delegate
Art. 31- Programmazione e rendicontazione dell'attività
Art. 32- Struttura organizzativa
Art. 33- Dotazione finanziaria
chudere cartella Titolo V- INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL'INFORMAZIONE LOCALE
Art. 34- Interventi di sostegno agli investimenti
Art. 35- Condizioni per l'accesso alle agevolazioni
Art. 36- Procedure
Art. 37- Formazione professionale
Art. 38- Ricerche e rilevazioni
chudere cartella Titolo VI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 39- Norma finanziaria
Art. 40- Abrogazioni
Art. 41- Disposizioni transitorie

Note del Redattore:

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Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 12.

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Articolo abrogato con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 73.

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Numero così sostituito con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 20.

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.

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Articolo inserito con l.r. 5 ottobre 2011, n. 48 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero abrogato con l.r. 4 luglio 2013, n. 34 , art. 12.

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Numero aggiunto con l.r.9 agosto 2013, n. 47 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 marzo 2017, n. 10 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 11 ottobre 2022, n. 34, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.