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Legge regionale 10 giugno 2002, n. 20

Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternoLegge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima del 19 giugno 2002

Capo II
- ESERCIZIO DELLA CACCIA
Art. 3
- Modalità e forme di caccia
1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. La Giunta regionale può (20)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La Giunta regionale (21)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
7 bis. Nel calendario venatorio può essere previsto che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. (12)

Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 72.

8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di 7 partecipanti.
Art. 4
- Carniere giornaliero
1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
a) lepre: un capo;
b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
c) beccaccia: tre capi;
d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla struttura regionale competente. (22)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 73.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.
Art. 4 bis
1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.
Art. 5
1. L'allenamento ed l’addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all’articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L’allenamento e l’addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l’addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.
Art. 6
- Tesserino venatorio
1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal Comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al Comune di provenienza.
2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili. (15)

Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia (16)

Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3, art. 5.

abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (*) o (´) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.
4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato. Il termine per la riconsegna è stabilito nel calendario venatorio regionale. (23)

Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.

4 bis. Il tesserino venatorio cartaceo può essere sostituito con un tesserino digitale su supporto informatizzato, nel rispetto di disposizioni tecniche definite dalla Giunta regionale. (24)

Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 74.

Art. 6 bis
1. Per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la Regione rilascia (26)

Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20, art. 75.

ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all’articolo 6.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 dicembre 2002, n. 45 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 2. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Comma così sostituito con l.r. 25 luglio 2005, n. 47 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 7 novembre 2007, n. 53 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 1.

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Comma così sostituito l.r. 31 luglio 2008, n. 43 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Parole aggiunte con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 5.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato , con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua abrogazione con l'art. 65, comma 1, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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Comma prima sostituito con l.r. 3 febbraio 2010, n. 3 , art. 7. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 65. La Corte costituzionale successivamente ha dichiarato, con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 , l'illegittimità costituzionale del presente comma nel testo vigente prima della sua sostituzione con l'art. 65, comma 2, della l.r. 18 giugno 2012, n. 29.

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La Corte costituzionale con Sito esternoSentenza n. 90 del 22 maggio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 72.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 73.

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Comma così sostituito con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Comma aggiunto con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 74.

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Parola soppressa con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole soppresse con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

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Parole così sostituite con l.r. 1 marzo 2016, n. 20 , art. 77.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.