Legge regionale 25 giugno 2002, n. 22
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima del 3 luglio 2002
Art. 13
- Comunicazione con mezzi pubblicitari
1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell'iniziativa di comunicazione con priorità per le imprese dell’informazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 34/2013 (11)(17)
2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all'esercizio finanziario di riferimento.
Note del Redattore:
Il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 64/2010 prevede che la riduzione dei componenti, da sette a cinque, decorra dal primo rinnovo del CORECOM Toscana successivo alla data di entrata in vigore della legge di modifica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.