Legge regionale 10 maggio 2002, n. 15
Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1989, n. 51 (Testo unico delle leggi sul personale), alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell' I.R.P.E.T.) e alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale).
Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima del 16 maggio 2002
Art. 7
- Disposizioni finali
1. Al personale trasferito all'agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) o all'agenzia di promozione economica della Toscana (APET) prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, con oneri a carico delle rispettive agenzie, le disposizioni dell' articolo 150 della legge regionale n. 51 del 1989 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge. All'atto della definitiva cessazione dal servizio presso l' ARTEA o l' APET di ogni interessato, la Regione versa all'agenzia una somma pari alla differenza di cui all' articolo 150 , comma 5, virtualmente calcolata, secondo i criteri ivi indicati, sullo stipendio del dipendente in godimento al momento del trasferimento.
2. La disposizione di cui all'articolo 3 della presente legge si applica con decorrenza dalla data di cui all' articolo 20, comma 2 della legge regionale n. 59 del 1996
Note del Redattore:
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