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Legge regionale 2 aprile 2002, n. 11

Semplificazione del sistema normativo regionale - anno 2002. Abrogazione di disposizione normative.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 12 aprile 2002

Art. 1
- Abrogazioni di disposizioni legislative e regolamentari regionali
1. Sono o rimangono abrogate le disposizioni legislative elencate nell'allegato A, nonché le disposizioni regolamentari elencate nell'allegato B alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese negli allegati alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
Art. 2
1. Il titolo della legge regionale 17 dicembre 1988, n. 89 (Modifiche alle LL.RR. nn. 52/73; 10/79; 53/79; 29/80; 71/82; 56/83; 60/84; 36/87 e 63/81 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole) è sostituito dal seguente:
(Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1979, n. 53, 16 aprile 1980, n. 29 e 19 luglio 1983, n. 56 concernenti disposizioni in materia di agricoltura e foreste e norme relative alle zone agricole).


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.