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Titolo IV
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 32
1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, (7)

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5, art. 4.

sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 117, sesto comma, della Costituzione , all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
2. Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
2 bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione. (122)

Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.

3. Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell’Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell’Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell’Azienda stessa, le linee per l’articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell’Azienda.(41)

Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26, art. 10.

4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
b) i criteri per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa;
c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;
d) la verifica ed il controllo sull’attività di formazione professionale riconosciuta;
e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:
1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;
1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;
1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;
1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;
1.5 - semplificazione delle procedure;
1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;
1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;
1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.
2) dell’individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:
2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;
2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame. (233)

Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64, art. 11.

3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata. (123)

Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.

4 bis. Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
b bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati; (124)

Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 38.

c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
e) il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17 bis, comma 5, (181)

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 7.

non sono computati a tal fine; (79)

Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2, art. 7.

f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
g) le modalità di informazione, monitoraggio e controllo di cui all’articolo 17 quater 1, comma 1; (182)

Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15, art. 7.

5. Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
b) la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23 , del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 24 e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27 ;
c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali (162)

Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 5.

dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
d) le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 21 bis , comma 2, con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all' articolo 21 bis , comma 1, con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale. (20)

Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11.

5 bis. Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, Sito esternodel d.lgs. 81/2015 . (21)

Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20, art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16, art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2, art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1, art. 5.

Art. 33
- Decorrenza e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32 , sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
a) legge regionale 19 giugno 1981, n. 53 (Interventi per il diritto allo studio);
b) legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);
c) legge regionale 23 giugno 1993, n. 41 (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981 : Interventi per il diritto allo studio);
d) legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);
e) legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6 (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
f) legge regionale 31 luglio 1996, n. 61 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);
g) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78 (Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche);
h) legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego);
i) articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74 (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);
j) articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );
k) legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti);
l) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del diritto allo studio universitario);
m) legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12 (Legge regionale 52/1998 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni);
n) articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);
o) legge regionale 4 luglio 2001, n. 29 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro);
p) legge regionale 14 novembre 2001, n. 56 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego");
q) legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego").
2. Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.
3. Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.
Art. 34
- Disposizione finale in materia di formazione professionale (125)

Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59, art. 39.

Abrogato.
Art. 35
- Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
- 611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
- 612 (Lavoro - spese correnti);
- 613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti);
- 614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento);
- 615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
- 616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
- 617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
- 618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
1 bis. All’onere di spesa di cui all’articolo 9, comma 4 bis, si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. (83)

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013. n. 77, art. 56.

1 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (83)

Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013. n. 77, art. 56.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 1 e ora così sostituito con l.r. 24 dicembre 2003 , n. 65 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 4 agosto 2003, n. 42 , art. 2, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 42/2003 con la sentenza con la Sito esternosentenza n. 26 del 24 gennaio 2005 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, che inserisce l'art. 22-ter, commi 1, 2, 3, nella legge regionale n. 32 del 2002 , nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis, le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.

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Nota soppressa.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 4.

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Articolo prima introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 5 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 3, e ora abrogato con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 6.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11.

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Comma prima aggiunto con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 11, poi sostituito con l.r. 7 maggio 2012, n. 16 , art. 3, di nuovo sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 13, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 35, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 14.

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 37.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 2.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 3.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 4.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 5.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 6.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 7.

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Articolo introdotto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 19 maggio 2008, n. 26 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008,n. 62 , art. 24.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 2 aprile 2009, n. 16 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 1, poi così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 3. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Comma inserito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 2.

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Articolo prima sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art.3, ed ora così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 9.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 5 novembre 2009, n. 63 , art. 6.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 120 del 25 marzo 2005 si è espressa dichiarando non fondate le questioni sollevate nei confronti degli articoli 4, comma 2, e 28, comma 2, e con Sito esternosentenza n. 406 del 7 dicembre 2006 ha dichiarato infondate le questioni sollevate in merito all'articolo 2, lettera a) e d), all'articolo 3, all'articolo 5, commi 1 - 2, all'articolo 11, lettera h).

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 118.

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Comma inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 11 maggio 2011, n. 19 , art. 8.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 1; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 2; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 3; e poi così sostituito con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 4; poi così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 7 .

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Articolo inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 27 gennaio 2012, n. 3 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 4. Vedi anche le “Disposizioni transitorie” dell'articolo 8, comma 1, della l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 .

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 gennaio 2013, n. 2 , art. 7.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 55.

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Comma aggiunto con l.r. 24 dicembre 2013 . n. 77 , art. 56.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Lettera aggiunta con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 7.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 17.

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 21.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 22; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 5 .

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Articolo prima inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 23; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 6 .

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 24.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 25; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 8 .

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Articolo inserito conl.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 26.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 27; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 28.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 29.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 30; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 13.

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Articolo prima inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 31; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 32; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 33; poi così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole aggiunte con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 35.

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Parole prima sostituite con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36; poi soppresse con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 10 .

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Parole soppresse con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 36.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Comma così sostituito con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Lettera inserita con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 38.

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Articolo abrogato con l.r. 14 ottobre 2014, n. 59 , art. 39.

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Note soppresse.

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L'efficacia degli articoli dal 21 ter al 21 quinquiesdecies è sospesa dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 .

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Parole aggiunte con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Parola così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera prima inserita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 20 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 3; poi abrogato con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

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Lettera così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 4.

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Alinea così sostituita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 5.

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Parole soppresse conl.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parola inserita con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Parole inserite con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 25 gennaio 2016, n. 2 , art. 12.

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Nota soppressa.

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Articolo inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 20 giugno 2017 , n. 27, art. 1.

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Comma prima inserito con l.r. 2 maggio 2011, n. 15 , art. 1, ed ora così sostituito con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 3 febbraio 2017, n. 1 , art. 5.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 10.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 16 aprile 2018, n. 15 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 4 .

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Lettera così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Parole prima sostituite con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12. ; ed ora così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art. 31.

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Parola così sostituita con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 giugno 2018, n. 28 , art. 19 .

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 47 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 48 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 49 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 50 .

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 46 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Lettera così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parola così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 9 .

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Numero così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 64 , art. 11 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.