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Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 28 gennaio 2002

Art. 1
- Finalità
1. Ai fini della trasparenza dell'attività politica e amministrativa e della garanzia di accesso e di partecipazione per un numero sempre maggiore di soggetti, anche con riferimento ai gruppi di interesse presenti nella società toscana, nonché al fine di favorire i consiglieri regionali nello svolgimento del loro mandato, il Consiglio regionale riconosce tali gruppi e ne valorizza il ruolo in funzione dei principi sopradetti, oltre che del pluralismo economico, sociale e culturale.
2. Il Consiglio regionale può recepire le richieste dei gruppi d'interesse, ove siano compatibili con gli interessi della collettività.
Art. 2
- Accreditamento dei gruppi d'interesse
1. I gruppi d'interesse toscani possono chiedere di essere accreditati presso il Consiglio regionale mediante l'iscrizione in un apposito registro, che viene istituito con la presente legge. Si intendono comunque accreditate le categorie economiche, sociali e del terzo settore maggiormente rappresentative a livello regionale e le loro articolazioni provinciali.
2. Il registro di cui al comma 1 è organizzato per settori. Le modalità di gestione del registro, anche ai fini di quanto previsto dallo Statuto regionale in materia di partecipazione e consultazione, sono disciplinate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto non previsto dalla presente legge.
3. I gruppi di cui al comma 1 devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee.
4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, i gruppi d'interesse devono produrre, oltre alla domanda e all'atto costitutivo, lo statuto e la deliberazione degli organi statutari relativa alla rappresentanza esterna del gruppo.
5. Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguano interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, che siano costituiti da almeno sei mesi alla data della richiesta di iscrizione.
6. Ove da controlli successivi all'iscrizione nel registro, svolti secondo le modalità di cui al comma 2, risulti che uno o più gruppi d'interesse non possiedano i requisiti previsti dalla presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla comunicazione dell'esito del controllo ai soggetti controllati ed alla eventuale cancellazione degli stessi dal registro.
7. Le richieste di iscrizione sono presentate entro il 31 marzo ed il 31 ottobre di ogni anno. L'iscrizione è disposta entro il trimestre successivo alla scadenza del termine.
8. L'Ufficio di Presidenza stabilisce le modalità per la periodica verifica della persistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro.
Art. 3
- Modalità di tutela dell'interesse
1. I gruppi iscritti nel registro di cui all' articolo 2 possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità.
2. Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libert à nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione.
3. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio; possono seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
4. Possono inoltre accedere agli uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.
5. Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.
Art. 4
- Sanzioni
1. Gli atti formali dei gruppi accreditati e i componenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, commina sanzioni correlate alla gravità della stessa: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.