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Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 28 gennaio 2002

Art. 3
- Modalità di tutela dell'interesse
1. I gruppi iscritti nel registro di cui all' articolo 2 possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità.
2. Le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libert à nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione.
3. I rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio; possono seguire per via telematica le sedute delle commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
4. Possono inoltre accedere agli uffici del Consiglio regionale per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico relativi agli atti di loro interesse di cui al comma 2 ovvero relativi all'organizzazione procedurale dei lavori del Consiglio stesso, nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale in materia di accesso agli atti, con modalità e criteri di completezza e tempestività idonei a salvaguardare le finalità indicate al comma 1.
5. Rimane fermo quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento relativamente alla partecipazione, al dovere di informazione, al potere delle commissioni in ordine alle consultazioni, ai soggetti da consultare e alle modalità delle consultazioni stesse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.