Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
Legge finanziaria per l'anno 2002.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001
Art. 7
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2001, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00 (lire 32.917).
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2001 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17.00 (lire 32.917).
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.