Menù di navigazione

Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2002.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001

Art. 7
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2001, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00 (lire 32.917).
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2001 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17.00 (lire 32.917).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 4 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.