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Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65

Legge finanziaria per l'anno 2002.

Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001

Art. 4
- Tasse automobilistiche regionali. Corresponsione alla Regione Toscana del diritto fisso per le sospensioni d'imposta
1. Il diritto fisso previsto dall'Sito esternoarticolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982 n. 953 , convertito in Sito esternolegge 28 febbraio 1983 n. 53 (Conversione in legge, con modificazioni, Sito esternodel decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 , recante misure in materia tributaria), e successive modificazioni, concernente le sospensioni d'imposta relative ai veicoli consegnati a rivenditori autorizzati, è corrisposto alla Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 4 , art. 14.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.