Legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65
Legge finanziaria per l'anno 2002.
Bollettino Ufficiale n. 44, parte prima del 31 dicembre 2001
Art. 3
- Esenzione veicoli regionali dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali
1. Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del pubblico registro automobilistico (PRA) o che comunque siano stati immatricolati a favore dell'Amministrazione regionale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.