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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 8
- Attività dei commissari
1. Il commissario esercita le funzioni e i poteri indicati nell'atto di nomina e adotta gli atti tipici degli organi degli enti sostituiti, ovvero, nei casi previsti dalla presente legge, degli organi regionali.
2. Il commissario non può delegare ad altro soggetto le funzioni e i poteri attribuiti con l'atto di nomina.
3. Il commissario può avvalersi delle procedure amministrative semplificate previste dalla legge per l'esercizio delle funzioni e per il compimento degli atti e delle attività oggetto dell'incarico. Può, altresì, provvedere alla richiesta di finanziamenti, contributi e sovvenzioni previsti per le funzioni e le attività di competenza.
4. Il commissario, nei casi in cui sia necessario l'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti o l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, può procedere a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni.
5. Gli atti del commissario sono soggetti agli stessi controlli degli atti compiuti dagli organi competenti in via ordinaria. Nei casi di cui all' articolo 2 , comma 2 e nel caso di conferimento di poteri straordinari ai sensi delle leggi che li prevedono, l'atto di nomina può stabilire, anche in deroga alla legge regionale n. 26 del 2000 , forme specifiche o semplificate di controllo degli atti del commissario.
6. Il commissario, qualora non possa avvalersi delle risorse professionali degli enti sostituiti, ai sensi dell' articolo 7 , comma 7, ovvero queste non siano sufficienti per lo svolgimento dell'attività commissariale, può avvalersi di collaboratori o consulenti esterni, se l'atto di nomina lo prevede e nei limiti di detta previsione; gli atti del commissario concernenti i rapporti di collaborazione o di consulenza sono comunicati al rappresentante legale dell'ente. Nei casi di cui agli articoli 2 , comma 2, e 7 , comma 10, la Regione può provvedere ad attivare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero a conferire incarichi professionali o di consulenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 24 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale); resta fermo quanto previsto dal medesimo articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2001 .
7. Quando la nomina del commissario è disposta per la realizzazione di interventi o di opere di interesse pubblico da eseguire mediante appalto o concessione, l'attività del commissario è limitata all'esercizio delle funzioni e al compimento degli atti e delle attività necessari per la conclusione dei procedimenti di aggiudicazione e alla stipula dei relativi contratti. Resta ferma la facoltà di esercizio dei poteri sostitutivi per gli atti successivi, quando si tratta di atti singoli o tra loro collegati obbligatori per legge, per il compimento dei quali gli enti sostituiti risultino inadempienti.
8. Nei casi di cui al comma 7, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di stabilire la prosecuzione dell'attività commissariale
a) quando la nomina del commissario è stata disposta ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera b), e comma 2;
b) quando la nomina è stata disposta ai sensi di una legge regionale, che espressamente prevede la nomina di speciali commissari per realizzazione di determinati interventi o opere di interesse pubblico;
c) quando la nomina è stata disposta a seguito dell'inadempimento dei soggetti competenti alla realizzazione degli interventi o delle opere di interesse pubblico.
9. Quando il tipo di attività commissariale lo richiede, l'atto di nomina o un successivo atto aggiuntivo può attribuire al commissario, anche in deroga alle competenze degli enti interessati, la facoltà di acquisire o alienare beni, e di procedere ad occupazioni, espropri e alle attività ad essi preordinate. In tali casi, l'atto che conferisce dette facoltà dispone anche in ordine al soggetto cui devono essere imputati gli oneri finanziari e la titolarità dei beni da acquisire.
10. Alla scadenza dell'incarico, il commissario presenta all'organo che lo ha nominato una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Nella relazione il commissario dà conto degli eventuali incarichi affidati e dei contenziosi insorti.
11. I commissari nominati dal Presidente della Giunta regionale sono tenuti a trasmettere alle strutture regionali competenti gli elementi necessari per la verifica dell'attività commissariale, secondo le procedure stabilite ai sensi degli articoli 12 e 14 e le prescrizioni eventualmente stabilite nell'atto di nomina.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.