Menù di navigazione

Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 7
- Effetti della nomina dei commissari e obblighi degli enti sostituiti
1. I commissari sostituiscono a tutti gli effetti, per le funzioni, le attività e gli atti indicati nell'atto di nomina, gli organi ordinari degli enti sostituiti, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di nomina.
2. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario sono direttamente e soggettivamente imputati agli enti sostituiti.
3. Gli oneri finanziari derivanti dall'attività commissariale, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico degli enti sostituiti.
4. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando si provvede alla nomina previa diffida o previo preavviso, il commissario, al momento del suo insediamento e prima di esercitare le funzioni e le attività previste nell'atto di nomina, verifica se l'ente sostituito ha adempiuto in senso conforme all'atto di diffida o di preavviso entro la data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Il commissario, se accerta l'avvenuto adempimento nel termine suddetto, procede ai sensi dell' articolo 8 , comma 10; diversamente, procede all'esercizio dei compiti attribuiti. L'adempimento non esonera l'ente sostituito dagli oneri finanziari per l'attività commissariale compiuta.
5. Gli enti sostituiti provvedono direttamente alle spese di cui al comma 3, compresi l'indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario; a tal fine, provvedono alle eventuali variazioni di bilancio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'atto di nomina. Nel caso in cui l'attività commissariale si svolga contestualmente in sostituzione di più amministrazioni, l'atto di nomina determina i criteri di ripartizione delle spese tra le amministrazioni competenti. Qualora il commissario operi per il compimento di atti di un consorzio o di altra forma associativa tra enti locali, la spesa può essere ripartita tra i singoli enti associati, in proporzione alla quota di partecipazione, ovvero, quando ciò non è previsto, in proporzione al numero di residenti nell'ambito del territorio degli enti locali interessati.
6. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, e in assenza di specifiche previsioni dell'atto di nomina, l'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di attribuire al commissario, previa diffida agli enti ad adempiere, il potere di disporre, in sostituzione degli organi competenti degli enti, gli atti relativi all'accertamento delle entrate e al pagamento degli oneri derivanti dall'attività commissariale.
7. A seguito della nomina, gli enti sostituiti sono tenuti ad assicurare al commissario ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento della sua attività. In particolare, il commissario si avvale delle risorse strumentali e professionali degli enti sostituiti, previa autorizzazione dei rappresentanti legali degli enti medesimi.
8. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, qualora nel corso dell'attività commissariale le funzioni, gli atti e le attività, per l'esercizio o il compimento dei quali è stato nominato il commissario, siano conferiti dalla legge statale o regionale alla competenza di un ente diverso da quello sostituito, detto conferimento ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale. Restano fermi gli effetti previsti dal presente articolo nei confronti del soggetto sostituito per tutte le funzioni, gli atti e le attività del commissario.
9. Nei confronti del commissario la Regione risponde delle sole obbligazioni espressamente previste a carico della Regione medesima nell'atto di nomina.
10. Salvo che la legge statale o regionale disponga diversamente, quando alla nomina del commissario si provvede ai sensi dell' articolo 2 , comma 1, lettera b), ovvero per l'esercizio di poteri straordinari che comportano l'esercizio coordinato o unitario di attività e funzioni della Regione e di altre amministrazioni, l'atto di nomina stabilisce i soggetti a cui sono imputati le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario, nonchè i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario. Nello stesso atto di nomina sono indicate le modalità dell'eventuale ripartizione degli oneri derivanti dall'attività commissariale.
11. Le funzioni esercitate, gli atti e le attività posti in essere dal commissario nominato ai sensi dell' articolo 2 , comma 2, i rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal commissario medesimo sono direttamente e soggettivamente imputati alla Regione. Il commissario può avvalersi delle risorse strumentali e professionali della Regione, previa autorizzazione dei coordinatori dei dipartimenti interessati. Agli oneri finanziari aggiuntivi derivanti dall'attività commissariale si provvede a carico del bilancio regionale; la Regione provvede al recupero delle somme nei confronti degli enti inadempienti anche quando la nomina del commissario regionale, disposta nell'ambito di procedimenti di sostituzione di detti enti, è volta allo svolgimento di attività propedeutiche all'esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi politici della Regione.
12. Restano ferme le norme statali o regionali che prevedono, a carico di altri soggetti pubblici o privati tenuti a determinate attività o interventi, l'addebito delle spese sostenute. Dette disposizioni si applicano anche quando le spese derivano dallo svolgimento delle attività commissariali di cui alla presente legge; in tali casi, salvo che non sia altrimenti disposto dalla legge statale o regionale, al recupero delle somme provvede il soggetto a carico del quale sono posti, ai sensi del presente articolo, gli oneri finanziari dell'attività commissariale.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.