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Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 59

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca) e modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999 n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA - e norme per il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA).

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 19 dicembre 2001

Capo I
- (Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 "Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca")
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Capo II
- (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1999, n.60 "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - ARTEA")
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Capo III
- Norme finali e transitorie
Art. 16
- Norme finali e transitorie
1. I centri autorizzati di assistenza procedimentale (CAAP) autorizzati dalla Regione ai sensi della legge regionale n. 11 del 1998 adeguano, entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta regionale, la propria struttura societaria e operativa ai requisiti minimi di garanzia e funzionamento di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e presentano, entro lo stesso termine, alla Regione una richiesta di abilitazione a CAA corredata dalla pertinente documentazione.
2. Qualora la richiesta non sia presentata nei termini previsti, o il procedimento si concluda con il rigetto della richiesta di abilitazione, l'autorizzazione regionale è revocata, fatte salve le convenzioni in corso al momento della revoca.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta la Regione verifica i requisiti e rilascia l'abilitazione ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 11 del 1998 come modificato dalla presente legge.
4. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/bis, 8 e 9, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1998 nonché l'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 60 del 1999 sono sostituiti, abrogati, o modificati dalla presente legge con effetto dall'emanazione della deliberazione di cui al comma 1.
5. Il CAAP abilitato a centro autorizzato di assistenza agricola conserva ad ogni effetto la titolarità dei rapporti giuridici in corso all'atto della trasformazione in CAA.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla L.R. 98/11 .

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla L.R. 99/60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.