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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 17
- Abrogazioni e modifiche di disposizioni di leggi regionali
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge regionale n. 45 del 1994 , e l'articolo 15 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 61 (Bilancio di Previsione 1995, 1 variazione).
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rinvii contenuti nelle disposizioni di legge regionale, relativi all'applicazione della disciplina della legge regionale n. 45 del 1994 per la nomina di commissari da parte della Regione, si intendono sostituiti dal rinvio alla presente legge.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:
a) al comma 14 dell'articolo 38, della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale), sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione della Giunta medesima";
b) al comma 3 dell'articolo 28, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7 (Disciplina del Diritto allo Studio Universitario), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa";
c) al comma 7 dell'articolo 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di Promozione Economica della Toscana - APET -), le parole da "la Giunta regionale" fino al termine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta regionale procede al commissariamento dell'APET con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.";
d) al comma 2 (2)

Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 8.

dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti, conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";
e) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto Sito esternolegislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima,";
f) al comma 2 dell'articolo 6, della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta medesima, ";
g) al comma 1 dell'articolo 19, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), sono soppresse le seguenti parole: "previa deliberazione della Giunta,";
j) il comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), è sostituito dal seguente:
"8. In rapporto all'esigenza di rispettare le scadenze previste dalle disposizioni europee per i progetti di cui al comma 7, la Regione può sostituirsi agli enti locali nei casi di inerzia o di omissione da parte di questi di atti obbligatori. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale diffida ad adempiere entro un congruo termine. Decorso il termine stabilito senza che l'ente abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta.";
k) al comma 2 dell'articolo 39, della legge regionale 9 novembre 1994, n. 86 (Norme per la disciplina della ricerca e coltivazioni delle acque minerali e termali), le parole "la Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "il Presidente della Giunta regionale";
n) al comma 1 dell'articolo 15, della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale - ARSIA -), sono soppresse le seguenti parole: "su conforme deliberazione della stessa e";
o) al comma 1 dell'articolo 16, della legge regionale n. 37 del 1993 , sono soppresse le seguenti parole: "su deliberazione del Consiglio regionale e".

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.