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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 10
- Trattamento economico e giuridico dei commissari
1. L'incarico di commissario è onorario e comporta l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti nell'atto di nomina.
2. Al commissario può essere attribuita, per l'esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri connessi all'incarico onorario, una indennità, determinata in misura forfetaria; al commissario spetta il rimborso delle spese sostenute.
3. I commissari sono scelti tra soggetti dotati di adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa, anche in virtù della carica ricoperta, in relazione all’incarico da conferire.(8)

Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 4.

Il regolamento di cui all' articolo 14 stabilisce, altresì, i requisiti di onorabilità che devono essere posseduti dai commissari, anche in relazione a procedimenti penali in corso.
4. La nomina a commissario di soggetto dipendente di altra amministrazione pubblica è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione medesima, resa in conformità ai vincoli e alle condizioni previste dalla vigente legislazione.
5. La nomina a commissario di dipendente dell'amministrazione regionale è subordinata all'accertamento della conciliabilità della nomina con il regolare svolgimento dei compiti di ufficio e della compatibilità tra l'attività da svolgere e le funzioni esercitate dal dipendente per conto della Regione. Ove la nomina sia in tutto o in parte inconciliabile, l'atto di nomina, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 26 del 2000 , può prevedere:
a) il collocamento in aspettativa senza assegni del dipendente; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio;
b) la riduzione fino al cinquanta per cento dell'indennità spettante per lo svolgimento dell'incarico, ove lo stesso comporti una limitazione dell'impegno lavorativo fino al cinquanta per cento.
6. Anche nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 5, restano fermi i limiti previsti dall' articolo 59 della legge regionale n. 26 del 2000 .
7. Nei casi di urgenza, la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 può essere effettuata entro dieci giorni successivi alla nomina.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.