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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 3
- Diffida
1. La nomina è preceduta da diffida da adempiere entro un congruo termine quando si provvede a seguito dell'inadempimento dell'ente sostituito o in presenza di situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente.
2. La diffida, rivolta all'ente interessato, contiene la contestazione dell'inadempimento o delle irregolarità, l'indicazione dei presupposti di legge per la nomina del commissario e l'indicazione degli effetti e degli obblighi che, ai sensi dell'articolo 7, derivano dalla nomina. Decorso il termine previsto nella diffida senza che l'ente abbia provveduto, si procede alla nomina del commissario.
3. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 4 (Nuova disciplina del Difensore civico), per atti dovuti, omessi illegittimamente da parte di uffici regionali, la nomina del commissario è disposta previa diffida, rivolta al coordinatore del dipartimento competente, a provvedere ai sensi dell' articolo 25, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 26 del 2000 .
4. All'atto di diffida provvede l'organo competente alla nomina del commissario.
4 bis. Nel caso in cui il Presidente della Giunta regionale debba procedere alla nomina di commissari per la sostituzione degli organi di comuni, province, città metropolitane a seguito di inadempimento di atti obbligatori per legge regionale, la diffida ad adempiere è effettuata, di norma, entro sessanta giorni dall’istanza di avvio del procedimento sostitutivo o dall’accertamento d’ufficio dei presupposti per procedere. Entro tale termine, nel caso di procedimento su istanza, la Regione può richiedere ulteriori elementi all’ente locale per accertare la sussistenza dell’inadempimento. (4)

Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 2.

4 ter. L’ente locale interessato, qualora abbia adottato proprie disposizioni per l’autonomo esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei propri organi, ne dà comunicazione alla Regione entro il termine di cui al comma 4 bis oppure dopo il ricevimento dell’atto di diffida. In tali casi la Regione adotta l’atto di diffida nel rispetto delle disposizioni medesime che individuano l’organo dell’ente locale competente all’adozione dell’atto in via sostitutiva, oppure, se l’atto di diffida è già stato adottato, acquisisce il provvedimento con cui l’ente locale adempie all’obbligo di legge ai sensi delle medesime disposizioni, fermo restando il termine disposto dalla diffida.4)

Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 2.


Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.