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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 18
- Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con gli stanziamenti previsti negli stati di previsione della competenza e della cassa di bilancio di previsione 2001 approvato con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001); le declaratorie dei capitoli della spesa sono modificati come di seguito:
Uscita
Cap. 28240 - Anticipazioni di somme agli enti sostituiti per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
Cap. 28250 - Spese per gestioni commissariali a carico della Regione di cui alla legge regionale n. 53/01 : indennità e rimborsi; acquisizione di beni strumentali; contratti, incarichi e consulenze di cui all'articolo 8, comma 6, della legge medesima.
Entrata
Cap. 24110 - Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti competenti per le anticipazioni ai commissari di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.