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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 16
- Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 e 12 si applicano anche alle attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono state disposte con atto del Presidente della Giunta regionale. L'applicazione delle suddette disposizioni decorre dalla data di emanazione, da parte del Presidente della Giunta regionale, dei relativi decreti di adeguamento; i decreti sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le attività commissariali di cui al comma 1 rientrino nelle fattispecie di cui all' articolo 8 , comma 8, l'eventuale prosecuzione dell'attività commissariale è disposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con i decreti di adeguamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.
3. Salvo che si procede ai sensi del comma 2, le attività commissariali che sono state disposte dal Presidente della Giunta regionale per la realizzazione di opere o interventi da realizzarsi mediante appalto o concessione, e per le quali sono stati conclusi i procedimenti di aggiudicazione e sono stati stipulati i relativi contratti, cessano di diritto il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono individuati i soggetti che, ai sensi delle disposizioni della presente legge, subentrano nei rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario, nella titolarità dei beni acquisiti con l'attività commissariale e nelle controversie derivanti dagli atti del commissario; con lo stesso atto si provvede alla definizione degli oneri da carico degli enti sostituiti.
4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all' articolo 14 continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 27 settembre 1999 (Modifica deliberazione della Giunta regionale del 6 ottobre 1997 n. 1130. Approvazione "Dispositivo organico in attuazione degli adempimenti previsti dagli articoli 7, 12 e 13 della legge regionale n. 45 del 1994 . Disciplina dei commissari nominati dalla Regione").
5. Per il pagamento degli oneri derivanti dalle attività commissariali di cui al presente articolo continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 16 giugno 1994 n. 45 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), qualora ciò sia espressamente previsto dai decreti(1)

v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.