Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001
Art. 6
- Atti aggiuntivi
.1. L'organo che ha provveduto alla nomina ha facoltà di emanare direttive alle quali il commissario deve attenersi nello svolgimento dell'incarico.
2. L'organo che ha provveduto alla nomina ha altresì facoltà:
a) di rideterminare il contenuto del mandato commissariale per realizzare le medesime finalità stabilite dai presupposti di legge della nomina, ovvero per realizzare le finalità stabilite dall' articolo 7 , comma 6, o dall' articolo 8 , comma 9;
b) di rideterminare il contenuto e la durata del mandato commissariale in relazione al verificarsi di eventi straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente alla nomina e non imputabili a inadempimenti del commissario.
3. Gli atti aggiuntivi di cui al comma 2 producono gli stessi effetti dell'atto di nomina.
Note del Redattore: