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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 5
- Atto di nomina dei commissari
1. La nomina dei commissari è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi. Per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale, alla nomina dei commissari provvede esclusivamente il Presidente della Giunta regionale. (5)

Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.

1 bis. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, il Presidente procede alla nomina del commissario entro trenta giorni successivi all’inutile decorso del termine disposto dalla diffida, ovvero entro il termine diverso stabilito dalla legge regionale, anche quando il comune, la provincia o la città metropolitana hanno disposizioni sull’esercizio dei poteri sostitutivi e non hanno adempiuto entro il termine disposto dalla diffida.(6)

Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.

2. Nell'atto di nomina sono indicati:
a) le funzioni che devono essere esercitate dal commissario, le attività e gli atti singoli o tra loro collegati che devono essere portati a compimento;
b) la durata del mandato commissariale; nel caso di decadenza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c bis), della presente legge, derivante dal decorso del termine di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 61 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Toscana e norme per la prima costituzione del Comitato di controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 “Disciplina del controllo sugli atti degli Enti Locali”), il mandato non eccede la durata di quarantacinque giorni dal giorno successivo al decorso del termine medesimo; (7)

Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19, art. 3.

c) l'eventuale indennità e i rimborsi spese spettanti al commissario, e le modalità della loro erogazione;
d) gli effetti e gli obblighi che, ai sensi dell' articolo 7 , derivano dalla nomina;
e) gli altri elementi espressamente previsti dalla presente legge.
3. Nel caso in cui l'attività commissariale concerna la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, l'atto di nomina indica, altresì, gli stanziamenti comunitari, statali, regionali o degli enti locali che devono essere preordinati allo scopo.
4. L'atto di nomina è comunicato ai destinatari con modalità idonee a garantire la certezza della data di ricevimento.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.