Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001
Art. 18
- Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte, per l'anno 2001, con gli stanziamenti previsti negli stati di previsione della competenza e della cassa di bilancio di previsione 2001 approvato con legge regionale 26 gennaio 2001, n. 4 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001); le declaratorie dei capitoli della spesa sono modificati come di seguito:
Uscita
Cap. 28240 - Anticipazioni di somme agli enti sostituiti per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
Cap. 28250 - Spese per gestioni commissariali a carico della Regione di cui alla legge regionale n. 53/01 : indennità e rimborsi; acquisizione di beni strumentali; contratti, incarichi e consulenze di cui all'articolo 8, comma 6, della legge medesima.
Entrata
Cap. 24110 - Somme rimborsate dalle amministrazioni o enti competenti per le anticipazioni ai commissari di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 .
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge annuale di bilancio.
Note del Redattore: