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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 14
1. Con uno o più regolamenti adottati dalla Giunta regionale sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge; i regolamenti definiscono, in particolare:
a) i procedimenti per la nomina, la sospensione e la revoca dei commissari, le forme e i procedimenti per la verifica e la dichiarazione di cessazione dell'attività commissariale;
b) i tempi e le modalità di espressione del parere del comitato tecnico della programmazione per la nomina dei commissari di cui all' articolo 2 , comma 2;
c) i procedimenti di attuazione dell' articolo 9 ;
d) i requisiti di esperienza, professionalità e onorabilità di cui all' articolo 10 , comma 3, e le procedure di accertamento;
e) i criteri per la determinazione delle eventuali indennità, individuate in forma forfetaria per l'intero mandato commissariale in relazione agli organi sostituiti, alla complessità dell'incarico e alle diverse tipologie di commissariamento; i limiti minimi e massimi di dette indennità; i criteri per la determinazione dei rimborsi spese da corrispondere.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.