Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001
Art. 13
- Commissari previsti da specifiche disposizioni
1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, la presente legge si applica anche alle attività commissariali previste da disposizioni di legge statale o regionale, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, che disciplinano speciali fattispecie commissariali. Le disposizioni vigenti integrano quelle previste dalla presente legge per gli aspetti con essa compatibili.
2. Per le attività commissariali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, disposte con atto del Presidente della Giunta regionale, si provvede ai sensi dell' articolo 16 , commi 1, 2 e 3.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai commissari di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera b), e ai commissari liquidatori di cui all' articolo 2 , comma 1, lettera d), per quanto non diversamente disposto dalle leggi che li prevedono.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività commissariale di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Realizzazione opere idrogeologiche per il completamento della diga di Bilancino - Gestione commissariale), come modificata dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 23 (Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle opere costituenti l'invaso di Bilancino).
6. Gli enti locali a cui la legge regionale abbia conferito, in materia di competenza regionale, l'esercizio del potere sostitutivo mediante la nomina di commissari, provvedono ai sensi della legge medesima e, per quanto da essa non disposto, dei propri ordinamenti,(10) che possono essere adeguati ai principi della presente legge, con esclusione di ogni onere a carico della Regione che non sia espressamente previsto nelle disposizioni di attuazione di cui all'articolo 14.
Note del Redattore: