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Legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53

Disciplina dei commissari nominati dalla Regione.

Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 7 novembre 2001

Art. 12
- Cessazione dell'attività commissariale
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara la cessazione dell'attività commissariale, per i commissari da lui nominati, ai sensi della presente legge, previo accertamento, tramite il dipartimento competente nelle materie oggetto dell'attività commissariale, della conclusione dell'attività medesima.
2. Per i commissari nominati da altri organi, alla dichiarazione di cessazione provvede, ove necessario, l'organo che ha disposto la nomina, previo accertamento della conclusione dell'attività commissariale.
3. La cessazione può essere dichiarata anche relativamente a singole parti del mandato conferito.
4. Per quanto non indicato nell'atto di nomina, l'atto di cessazione individua i soggetti che subentrano negli eventuali rapporti attivi e passivi instaurati dal commissario.
5. Con il medesimo atto possono essere individuati gli atti o le attività residuali che il soggetto incaricato dell'attività commissariale deve compiere entro un termine stabilito per assicurare la continuità amministrativa e il subentro degli enti sostituiti.

Note del Redattore:

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v. B.U. 19 dicembre 2001, n. 41, Errata Corrige.

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Parola inserita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 1.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 2.

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Periodo aggiunto con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.28 aprile 2008, n. 19 , art. 5.

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Lettera abrogata con l.r. 19 marzo 2015, n. 30 , art. 140.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.