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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 6
- Compiti del Medico veterinario
1. Il Medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, confermato da analisi strumentali ovvero semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione, entro 24 ore, alla Polizia provinciale e al Comune di competenza mediante l'apposita scheda allegata alla presente legge.
2. La suddetta scheda è distribuita ai Medici veterinari a cura delle Province entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. Il Medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, qualora avvenga il decesso dell'animale, deve inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno al laboratorio di cui al seguente articolo 7 , secondo le modalità di cui allo stesso articolo.
4. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da Lire 50.000 (Euro 25,82) a Lire 200.000 (Euro 103,29). In caso di reiterazione sarà fatta segnalazione all'Ordine dei Medici Veterinari competente per zona per eventuali provvedimenti disciplinari.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.