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Legge regionale 16 agosto 2001, n. 39

Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima del 27 agosto 2001

Art. 3
- Sanzioni amministrative
1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa di Lire 3.000.000 (Euro 1549,37). È altresì previsto il sequestro cautelare delle esche e bocconi avvelenati e la confisca amministrativa degli stessi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 da parte di soggetti titolari di autorizzazioni o licenze regionali o provinciali inerenti attività faunistiche, agro-silvo-pastorali o di raccolta di prodotti spontanei del bosco è prevista la sanzione accessoria della sospensione per un anno dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza; la reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 dà luogo alla revoca dell'autorizzazione, del tesserino o della licenza.
3. Qualora il responsabile delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata ed è prevista la revoca definitiva del Decreto o della Nomina di Guardia particolare giurata o di Guardia volontaria.
4. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 14 luglio 2012, n. 35 , art. 27.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.