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Legge regionale 15 maggio 2001, n. 23

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell’articolo 35 bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali).

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 23 maggio 2001

Capo I
- MAPPA DI ACCESSIBILITÀ URBANA
Art. 1 :
Art. 2
- Finanziamenti regionali
1. Trascorsi dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’integrazione dei Regolamenti urbanistici comunali con la Mappa di accessibilità urbana costituisce condizione necessaria per l’attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.
Art. 3
- Norma transitoria
1. I comuni che all’entrata in vigore della presente legge siano già dotati dei Regolamenti urbanistici, provvedono, entro i dodici mesi successivi, alla loro integrazione con la Mappa di accessibilità urbana, con le procedure di cui all’articolo 28, comma 6, della LR 5/1995.

Note del Redattore:

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Il testo del presente articolo è riportato in modifica agli articoli 28 e 29 della l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo del presente articolo è riportato in modifica all’articolo 35bis della l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.