Menù di navigazione

Legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10

Modifiche alla Legge regionale 11 aprile 1995 n. 50 - Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.

Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima del 2 marzo 2001

Art. 7
- Norme transitorie
1. Per l’anno 2001 la Giunta regionale sulla base dei criteri stabiliti con la propria deliberazione del 7 maggio 1999 n. 563, tenuto conto delle proposte degli Enti locali, dell'ARSIA, delle Associazioni dei tartufai riconosciute ai sensi dell’articolo 8, delle Associazioni dei consumatori e delle Università ed Istituzioni scientifiche, promuove e sostiene iniziative orientate alla ricerca, sperimentazione e dimostrazione, alla formazione tecnica professionale, alla qualificazione dei raccoglitori, alla tu tela, pubblicizzazione e salvaguardia culturale in materia di tartuficoltura.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per l’anno 2001, quantificati in Lire 150.000.000 pari a Euro 77468,53 si fa fronte con le risorse iscritte al cap. 21700 del bilancio di previsione per l’anno 2001.
3. L’obbligatorietà del pagamento dell’importo relativo all’abilitazione di cui all’articolo 23, decorre dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 aprile 1995, n.50 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.