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Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2

Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 febbraio 2001

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge determina, ai sensi dell’ articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Toscana.
Art. 2
- Aliquota per le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale
Art. 2 bis
- Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
Art. 3
- Aliquota per le nuove imprese giovanili
1. L'aliquota dell’IRAP per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2001-2003, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 27 (Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell’imprenditoria giovanile) e successive modifiche è determinata nella misura del 3,25 per cento.
2. L’aliquota ridotta è applicata per il primo anno di imposta e per i due successivi.
Art. 4
- Aliquota per le imprese ubicate nei Comuni montani
Art. 5
- Esclusioni
1. L’aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’Sito esternoarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'Sito esternoarticolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.