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Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2

Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 febbraio 2001

Art. 5
- Esclusioni
1. L’aliquota ridotta prevista dagli articoli 2, 3 e 4 non si applica:
a) ai soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’Sito esternoarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall'Sito esternoarticolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;
b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel decreto legislativo n. 446 del 1997 .
2. L’aliquota ridotta non si applica qualora il minor onere tributario ecceda per importo e condizioni i limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis".

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.