Menù di navigazione

Legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2

Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. (IRAP).

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 2 febbraio 2001

Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge determina, ai sensi dell’ articolo 7 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive per alcuni settori di attività e categorie di soggetti passivi, limitatamente al valore della produzione netta prodotto nel territorio della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 79 , art. 17.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.