Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000
Art. 8
- Pagamento in misura ridotta
1. Il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso, determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria e delle eventuali sanzioni accessorie, salvo i casi previsti espressamente dalla legge, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’ articolo 9
2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l’ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto.
5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un’unità di riferimento, l’ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l’importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalle autorità competenti secondo i rispettivi ordinamenti.
Note del Redattore: