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Legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 5 gennaio 2000

Capo II
- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 6
- Organi e agenti accertatori
1. Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell’articolo 13 della legge statale, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa.
2. Gli enti competenti alla vigilanza ed al controllo sull’osservanza delle disposizioni sanzionate in via amministrativa possono altresì abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell’atto di nomina.
3. Le funzioni di accertamento degli illeciti possono essere esercitate per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, dalle guardie ambientali volontarie di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), (15)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

nonché dagli agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio dei compiti loro attribuiti. (16)

Parole soppresse con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

5. Resta ferma la competenza di altri organi espressamente abilitati dalle leggi vigenti all’accertamento di illeciti amministrativi.
Art. 7
- Processo verbale di accertamento
1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:
a) l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalità e il codice fiscale (17)

Parole inserite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 51.

dell’autore della violazione, della persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace ai sensi dell’articolo 2 della legge statale e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell’articolo 6 della medesima legge;
d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo e degli eventuali mezzi impiegati;
e) l’indicazione delle norme che si ritengono violate;
f) le eventuali dichiarazioni rese dall’autore della violazione;
g) l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
h) la sottoscrizione del verbalizzante. (2)

v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

3. Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al processo verbale.
4. In calce al processo verbale sono indicati l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. È inoltre indicata l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi.
5. Qualora gli estremi della violazione siano notificati a mezzo posta, si osservano le modalità di cui alla Sito esternolegge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni.
5 bis. Qualora gli estremi della violazione siano notificati mediante posta elettronica certificata (PEC) si osservano le modalità di cui all’articolo 149 bis del codice di procedura civile e degli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). (18)

Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 51.

Art. 8
- Pagamento in misura ridotta
1. l pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge statale, ove ammesso:
a) determina l’estinzione del procedimento di applicazione della sanzione pecuniaria, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell’articolo 18 della legge statale;
b) determina l’estinzione del procedimento di applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, nei casi previsti dalla legge (19)

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

2. Ai fini della determinazione della somma pagabile in misura ridotta non si tiene conto di eventuali precedenti violazioni, anche nel caso in cui la reiterazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale.
3. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie determinate in misura fissa o proporzionale, l’ammontare del pagamento è pari ad un terzo rispettivamente della sanzione edittale e della sanzione da applicare in concreto.
5. Quando la sanzione amministrativa deve essere determinata in rapporto ad un’unità di riferimento, l’ammontare del pagamento in misura ridotta si ottiene moltiplicando l’importo dovuto per ciascuna unità per il numero complessivo delle stesse.
6. Il pagamento, comprensivo delle spese postali e di notifica, è effettuato con le modalità determinate dalle autorità competenti secondo i rispettivi ordinamenti.
Art. 9
- Rapporto all’autorità competente
1. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 24 della legge statale, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l’ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente all’applicazione della sanzione amministrativa:
a) l’originale del processo verbale;
b) la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;
c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente ricevuti per conoscenza.
2. nei casi di sequestro effettuato ai sensi dell’articolo 13 della legge statale il relativo processo verbale è immediatamente trasmesso all’autorità competente, anche tramite mezzi informatici e telematici.
Art. 10
- Ordinanza-ingiunzione
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione gli interessati possono far pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti. Ai fini della tempestività dell’invio fa fede il timbro postale di spedizione.
2. Gli scritti difensivi erroneamente indirizzati ad un’autorità non competente sono da questa sollecitamente trasmessi all’autorità responsabile del procedimento sanzionatorio. Qualora l’errore sia dipeso dalle indicazioni contenute nel processo verbale di accertamento, lo scritto si intende validamente presentato se pervenuto all’autorità incompetente nei termini di cui al comma 1.
3. Quando non sia stato effettuato o non sia ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’ articolo 8 , l’autorità competente, ricevuto il rapporto, esamina gli eventuali scritti difensivi, sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e, nel caso lo ritenga opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio.
4. Qualora l’autorità competente ritenga fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta a titolo di sanzione e ne ingiunge il pagamento, unitamente a quanto dovuto per spese amministrative, (7)

Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 16.

postali e di notifica, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
4 bis. Le spese amministrative di cui al comma 4 sono stabilite nella misura fissa pari a euro 5,00 e sono poste a carico del soggetto che è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa. (8)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 16.

5. Nei casi in cui il reiterarsi della violazione costituisce il presupposto per l’irrogazione di una sanzione di maggiore importo edittale, questa è applicata dall’autorità competente avuto riguardo a precedenti ordinanze emesse a carico dello stesso trasgressore.
6. Nell’ordinanza-ingiunzione sono indicate le modalità di pagamento, l’avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione-coattiva delle somme dovute, nonché il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.
7. L’autorità competente, nel caso in cui non ritenga fondato l'accertamento, ovvero verifichi che l’obbligazione sia estinta, nonché in ogni caso in cui sussistano elementi che non consentano l’applicazione delle sanzioni emette ordinanza motivata di archiviazione. Di tale provvedimento è trasmessa copia integrale all’organo verbalizzante ed è data comunicazione ai soggetti interessati.
Art. 11
- Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Quando la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo, l’autorità competente ad emettere l’ordinanza-ingiunzione determina l’ammontare della sanzione tenendo conto della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’agente per attenuare o eliminare le conseguenze dell’illecito, nonché della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.
2. La gravità della violazione è desunta dall’entità del danno o del pericolo conseguente all’illecito, nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione o omissione.
3. La personalità del trasgressore è desunta dall’accertamento di precedenti infrazioni amministrative a suo carico, secondo quanto disposto dall’articolo 8 bis della legge statale con riferimento alla reiterazione generica.
4. I criteri di cui ai precedenti commi si applicano altresì per la determinazione delle sanzioni amministrative fissate dalla legge nel solo importo massimo. In tal caso l'ammontare così determinato non può essere inferiore alla decima parte dell’importo massimo fissato dalla legge.
Art. 12
- Applicazione delle sanzioni accessorie
1. Con l’ordinanza-ingiunzione relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste dalla legge.
2. Le sanzioni accessorie non sono eseguibili fino alla scadenza del termine per proporre opposizione o, se questa è presentata, fino a che il provvedimento del giudice non diviene definitivo.
3. L’applicazione delle sanzioni accessorie facoltative è disposta sulla base della valutazione degli elementi di cui all’ articolo 10 .
4. Qualora per l’esecuzione delle sanzioni accessorie non pecuniarie sia necessario un atto di un ente diverso dall’amministrazione che irroga la sanzione, quest’ultima trasmette l’ordinanza ingiunzione divenuta eseguibile a tale ente, che provvede all’esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all’autorità che ha irrogato la sanzione.
5. Alla vigilanza sulla esecuzione delle sanzioni non pecuniarie, nonché all’eventuale esecuzione d’ufficio, provvede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione anche avvalendosi di uffici di un altro ente.
Art. 13
- Pagamenti rateale della sanzione pecuniaria
1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere all’autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione.
2. Il richiedente deve documentare, anche tramite autocertificazione, la situazione di disagio economico che viene valutata dall’autorità competente tenendo conto dell’entità della sanzione pecuniaria.
3. La decisione dell’autorità, se non contenuta nell’ordinanza-ingiunzione, è comunicata al richiedente entro trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Note del Redattore:

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v. B.U. 2 marzo 2001, n. 7, Errata Corrige.

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v. B.U. 28 maggio 2001, n.17, Avviso di Rettifica.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 63.

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Comma sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 64 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 20 art. 49.

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Nota soppressa.

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Parola inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 16.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 50.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 52.

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Articolo così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 55.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.